Impugnazioni
COS’È
È il sistema formale previsto dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in giudizio o direttamente in Cassazione.
CHI
Possono presentare l’impugnazione:
- le parti;
- i difensori delle parti.
COME E DOCUMENTAZIONE
È necessario presentare:
- l’atto di impugnazione in originale;
- un numero di copie dell’atto di impugnazione sufficiente per le notifiche di cui all’art. 584 c.p.p.;
- due copie dell'atto di impugnazione nel caso di appello oppure cinque copie nel caso di ricorso per Cassazione;
Se non vengono depositate le copie sopraindicate in numero sufficiente, la Cancelleria provvederà a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione (art.164 Norme di attuazione al c.p.p.).
Ai sensi dell’art.272 DPR 115/2002, il diritto per le copie fatte dalla Cancelleria è automaticamente triplicato e, se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall’impugnante, si procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.
DOVE
Cancelleria Penale – II piano
COSTO
Non sono previste spese da pagare.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 584 c.p.p. - art.164 Norme di attuazione al c.p.p..