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Chi è il Giudice di Pace

Il Giudice di Pace non va confuso con il Difensore Civico. Il Difensore Civico è un’autorità amministrativa indipendente e interviene - a richiesta di cittadini, stranieri o apolidi, residenti o dimoranti nella Regione, di enti e formazioni sociali - a tutela di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi, in caso di omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità di procedimenti o atti amministrativi posti in essere da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, degli Enti locali convenzionati (Comuni e Comunità montane) e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. Svolge inoltre le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivate nel territorio regionale.

In particolare, il Difensore Civico può:

  • esaminare le richieste dei cittadini indicandone possibili soluzioni;
  • orientare, eventualmente, i comportamenti degli enti pubblici;
  • tutelare il cittadino nei confronti degli abusi della Pubblica Amministrazione.

Il Difensore Civico non può invece:

  • intervenire in rapporti e controversie tra privati;
  • intervenire presso le Amministrazioni periferiche dello Stato per i settori difesa, sicurezza pubblica, giustizia;
  • effettuare sopralluoghi e perizie tecniche;
  • rappresentare in giudizio.

La sua attività non si sovrappone all’attività dei Giudici, ma si pone come supporto al cittadino che può evitare il ricorso al Giudice.

Il Giudice di Pace appartiene all’ordine giudiziario così come il magistrato ordinario, ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo che ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione.

Davanti al Giudice di Pace, a differenza di quanto avviene negli altri Uffici Giudiziari, si può:

  • fare un tentativo di conciliazione (stragiudiziale) in sede non contenziosa prima di fare una causa. In questo caso l´utente, anche senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda;
  • agire giudizialmente, laddove non sia possibile una conciliazione. Nell´azione giudiziale l’utente può agire in proprio se il valore della controversia non supera € 1.100,00 e qualora il valore fosse superiore solo con autorizzazione del Giudice.

In materia civile sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
  • le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20.000;
  • per cause civili di valore fino € 1.100, il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto, ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali;
  • il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

In materia penale, i reati di competenza del Giudice di Pace sono numerosi e possono essere, in genere, di modesta entità, sia punibili a querela di parte, sia d'ufficio. I reati di competenza del Giudice di Pace sono:

  • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  • acquisto macchine utensili – alterazione contrassegno - (art. 15, comma 2, legge n. 1329/1965);
  • appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.);
  • atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
  • codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
  • danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
  • deturpamento ed imbrattamento di cose altrui (art. 639, primo comma, c.p.);
  • deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
  • diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
  • disciplina rifugi alpini – autorizzazione e approvazione - (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
  • dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
  • elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957 – art. 102 e 106);
  • elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960 – art. 92);
  • furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
  • giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91 – art. 11, comma 1);
  • ingiuria (art. 594 c.p.);
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
  • introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 C.P.)
  • inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  • invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
  • lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
  • lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  • lotto, ordinamento del gioco – riffa e concessione - (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
  • materia di sicurezza  (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
  • minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
  • percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
  • polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980 art. 3, commi 3 e 4, art. 46 comma 4 e art. 65 comma 3);
  • recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991 art. 15, comma 3);
  • referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
  • settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
  • somministrazione di alcolici a persone in manifesto stato di ubriachezza (art. 691 c.p);
  • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
  • cessione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  • usurpazione (art. 631 c.p.).

Per molti dei reati, il processo può iniziare solamente se la parte offesa presenta querela. Il termine per presentare la querela è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

In materia amministrativa, il Giudice di Pace è competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della Strada, sul ricorso in opposizione alle ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, tranne quei casi riservati al Tribunale, e sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza relativa agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45, legge 69/2009).

In materia di immigrazione, il Giudice di Pace è competente a decidere sulla convalida dei provvedimenti del Prefetto in materia di espulsione dal territorio dello Stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal Questore. Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (a decorrere dall'8 agosto 2009), è di competenza del Giudice di Pace il nuovo reato di immigrazione clandestina per il quale è previsto un particolare procedimento "a presentazione immediata" in udienza.