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Chi è il Giudice di Pace

Il Giudice di Pace non va confuso con il Difensore Civico. Il Difensore Civico è un’autorità amministrativa indipendente e interviene - a richiesta di cittadini, stranieri o apolidi, residenti o dimoranti nella Regione, di enti e formazioni sociali - a tutela di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi, in caso di omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità di procedimenti o atti amministrativi posti in essere da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, degli Enti locali convenzionati (Comuni e Comunità montane) e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. Svolge inoltre le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivate nel territorio regionale.
In particolare, il Difensore Civico può:

  • esaminare le richieste dei cittadini indicandone possibili soluzioni;
  • orientare, eventualmente, i comportamenti degli enti pubblici;
  • tutelare il cittadino nei confronti degli abusi della Pubblica Amministrazione.
Il Difensore Civico non può invece:
  • intervenire in rapporti e controversie tra privati;
  • intervenire presso le Amministrazioni periferiche dello Stato per i settori difesa, sicurezza pubblica, giustizia;
  • effettuare sopralluoghi e perizie tecniche;
  • rappresentare in giudizio.
La sua attività non si sovrappone all’attività dei Giudici, ma si pone come supporto al cittadino che può evitare il ricorso al Giudice.
Il Giudice di Pace appartiene all’ordine giudiziario così come il magistrato ordinario, ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo che ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione.
Davanti al Giudice di Pace, a differenza di quanto avviene negli altri Uffici Giudiziari, si può:
  • fare un tentativo di conciliazione (stragiudiziale) in sede non contenziosa prima di fare una causa. In questo caso l´utente, anche senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda;
  • agire giudizialmente, laddove non sia possibile una conciliazione. Nell´azione giudiziale l’utente può agire in proprio se il valore della controversia non supera € 1.100,00 e qualora il valore fosse superiore solo con autorizzazione del Giudice.
Per materia civile
il giudice di pace è competente:
  • per le cause aventi per oggetto esclusivamente beni mobili il cui valore non ecceda € 10.000,00;
  • per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi € 25.000,00;
  • per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il limite di € 15.493,71, con le eccezioni e le limitazioni previste dall'art. 22 bis della stessa legge;
  • per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
  • per le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 204-bis)
  • opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910 nel limite di valore di € 5.000.

In materia civile sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;
le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
per cause civili di valore fino € 1.100, il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto, ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali;
il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

In materia di immigrazione

Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione (D.Lgs n. 286 del 1998):

  • per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento alla frontiera dello straniero oggetto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto (art. 13);
  • in sede di ricorso avverso l’espulsione disposta dal prefetto (art. 13 e 13-bis);
  • per la convalida dell’eventuale trattenimento dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (art. 14).

In Materia Penale

In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti:

  • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  • codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
  • deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  • deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
  • diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
  • disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
  • dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
  • elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
  • elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
  • furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
  • giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
  • inosservanza dell´obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  • invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
  • lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
  • lesioni personali colpose o punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  • lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
  • materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
  • minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
  • percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
  • polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
  • pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
  • recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
  • referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
  • sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  • settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
  • somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
  • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
  • trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  • usurpazione (art. 631 c.p.).

Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell´ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.
Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.
In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.