Ricorso contro le sanzioni amministrative
COS’È
È l’atto per opporsi a una sanzione amministrativa, ordinanza di ingiunzione e cartelle di pagamento di importo inferiore a € 15.493,71 ad eccezione dei casi previsti dall’art.6, commi 4 e 5 Decr. Legl. 150/2011 (temi di lavoro, previdenza, ambiente, igiene, valutaria e antiriciclaggio) per il quale è competente il Tribunale Ordinario.
Il ricorso deve essere depositato entro e non oltre:
- 30 giorni dalla contestazione o notificazione se si tratta di verbale di accertamento per violazione di norme del Codice della Strada;
- 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza se si tratta di ingiunzione del Prefetto o del Sindaco;
- 30 giorni dalla notificazione se si tratta di cartella di pagamento.
CHI
Può essere presentata:
-
dall’interessato:
- trasgressore;
- obbligato in solido;
- persona delegata (in tal caso è necessario presentare la delega e la fotocopia del documento del richiedente).
La rappresentanza all’udienza può essere effettuata anche da persona delegata.
COME E DOCUMENTAZIONE
È consigliato effettuare la pre-iscrizione del ricorso attraverso il sito del Ministero della Giustizia all’indirizzo http://gdp.giustizia.it/,sotto la voce “Opposizione a sanzione amministrativa”.
La pre-iscrizione non sostituisce l'iscrizione a ruolo dell'ufficio, che deve essere fatta nei termini di legge con deposito cartaceo in Cancelleria.
Dopo aver effettuato la pre-iscrizione è necessario presentarsi in Cancelleria per il deposito del ricorso con:
- Modulo "Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa";
- stampa del protocollo WEB generato attraverso la pre-iscrizione online;
- originale del ricorso e n.2 fotocopie dello stesso;
- eventuale documentazione a sostegno della propria domanda;
- contributo unificato
- ricevuta di avvenuto pagamento con PAGO PA;
- modello “Comunicazione versamento contributo unificato di iscrizione a ruolo”.
In alternativa, per avanzare il ricorso occorre presentare in Cancelleria:
- Modulo "Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa";
- n° 2 fotocopie del ricorso;
- n° 2 copie del verbale o dell’ingiunzione;
- eventuale documentazione a sostegno della propria domanda;
- contributo unificato;
- ricevuta di avvenuto pagamento con PAGO PA;
- modello “Comunicazione versamento contributo unificato di iscrizione a ruolo”.
Il ricorso, completo dei documenti descritti sopra, può essere anche inviato mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
- Regione Borgnalle, 10 – 11100 Aosta (AO) - Ufficio Giudice di Pace di Aosta.
Il Giudice, esaminato il ricorso, fissa con decreto la data dell’udienza per la comparizione delle parti.
All’udienza il ricorrente dovrà presentarsi, ed avrà un contraddittorio, con un rappresentante legale del Comune o della Prefettura. Alla fine, il Giudice deciderà con sentenza.
All’udienza può presentarsi una persona delegata portando:
- Modulo "Delega per rappresentanza personale".
DOVE
Front Office – II piano
COSTO
È necessario apporre le seguenti marche:
- una marca da bollo da € 27,00 per i procedimenti di valore superiore a € 1.033,00;
-
il contributo unificato, variabile a seconda dell’importo indicato nel verbale/ordinanza/cartella esattoriale:
- di € 43,00 fino a € 1.100,00;
- di € 98,00 se compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00;
- di € 237,00 se superiore a € 5.200,00 o se l’atto impugnato non indica nessun importo e il valore del ricorso non è determinabile dal ricorrente.
E' neccessario provvedere al pagamento tramite sistema PAGO PA
TEMPI
Il Giudice fissa l’udienza ed esamina l’eventuale richiesta di sospensiva entro 20 giorni.
Da quel momento è possibile consultare i registri telematici sul sito http://gdp.giustizia.it/, per verificare il Giudice assegnato e la data dell’udienza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Legislativo 1 settembre 2011 , n. 150;
- Legge 24 novembre 1981, n.689.