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Modalità presentazione ricorso contro le sanzioni amministrative

COS’È

È l’atto per opporsi a una sanzione amministrativa, ordinanza di ingiunzione e cartelle di pagamento ad eccezione dei casi previsti dall’art.6, commi 4 e 5 Decr. Legl. 150/2011 (temi di lavoro, previdenza, ambiente, igiene, valutaria e antiriciclaggio) per il quale è competente il Tribunale Ordinario.
Il ricorso deve essere depositato entro e non oltre:

  • 30 giorni dalla contestazione o notificazione se si tratta di verbale di accertamento per violazione di norme del Codice della Strada;
  • 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza se si tratta di ingiunzione del Prefetto o del Sindaco;
  • 30 giorni dalla notificazione se si tratta di cartella di pagamento.

 

CHI

Può essere presentata:

  • dall’interessato:
    • trasgressore;
    • obbligato in solido;
  • persona delegata (in tal caso è necessario presentare la delega e la fotocopia del documento del richiedente).

COME E DOCUMENTAZIONE

è necessario depositare la seguente documentazione in Cancelleria, personalmente oppure con invio tramite posta raccomandata A/R (NO PECa
“Ufficio Giudice di Pace di Aosta Regione Borgnalle, 10 L – 11100 Aosta (AO)” -:

  • Modulo "Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa" firmato in originale;
  • 1 copia dell’atto contro cui si presenta opposizione
  • 1 copia di eventuale documentazione a sostegno della propria domanda
  • 1 ricevuta di avvenuto pagamento del contributo unificato a mezzo PAGO PA
Il Giudice, esaminato il ricorso, fissa con decreto la data dell’udienza per la comparizione delle parti.
All’udienza il ricorrente dovrà presentarsi, ed avrà un contraddittorio, con un rappresentante legale del Comune o della Prefettura. All’esito il Giudice deciderà con sentenza

 

COSTO

È necessario effettuare il seguente pagamento:
I costi relativi all’iscrizione a ruolo di una causa dipendono dal valore e dal tipo di causa.

  • € 27,00 per i procedimenti di valore superiore a € 1.033,00 per anticipazioni forfettarie

+

  • contributo unificato, variabile a seconda dell’importo indicato nel verbale/ordinanza/cartella esattoriale:
    • di € 43,00 fino  a € 1.100,00;
    • di € 98,00 se compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00
    • di € 237,00 se compreso tra € 5200,01 e € 15.493,71 o se l’atto impugnato non indica nessun importo e il valore del ricorso non è determinabile dal ricorrente.
I pagamenti di contributi e diritti non più ammessi mediante l'acquisto di marche da bollo andranno effettuati mediante accesso al link di seguito indicato
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp   
selezionando l'opzione PAGA SUBITO si effettua un pagamento immediato on line mediante carta di credito
oppure
selezionando l'opzione GENERA AVVISO si compilano i campi che consentono la produzione di una ricevuta da presentare per il pagamento, anche in contanti, presso tabaccherie, uffici postali e bancari oppure dall’home banking e servizio satyspay
modalità compilazione per pagamento PAGO PA
CAMPI DA COMPILARE:
TIPOLOGIA: contributo unificato e/o diritti di cancelleria
DISTRETTO: Torino
UFFICIO GIUDIZIARIO: Giudice di pace di Aosta
NOMINATIVO PAGATORE E CODICE FISCALE
CAUSALE : iscrizione a ruolo e indicazione dell’importo da pagare
 

 

PAGAMENTO contributo unificato DALL'ESTERO

Il versamento,  se   eseguito  fuori  del  territorio dello  Stato   Italiano, può essere effettuato   mediante bonifico bancario con procedura SWIFT MT 103  con le seguenti coordinate:
Codice BIC: BITAITRRENT *
IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

* il codice BIC "BITAITRRENT" identifica la Banca d'Italia; se richiesto, indicare come beneficiario "Bilancio dello Stato", oppure la denominazione del comune o della regione.

Nella causale del bonifico indicare le seguenti informazioni:
Codice fiscale (C.F.) del contribuente
Codice tributo  (codice tributo 941T per contributo unificato, codice tributo 943T per diritti forfettizzati euro 27,00)
Ufficio Giudiziario  - tipo di procedura - Nome delle parti
Anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno di riferimento (MM/AAAA)
Dal momento dell’iscrizione a ruolo è possibile consultare i registri telematici sul sito http://gdp.giustizia.it/, per verificare il Giudice assegnato e la data dell’udienza.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legislativo 1 settembre 2011 , n. 150;
  • Legge 24 novembre 1981, n.689.