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Atto di citazione

COS’È

L’atto di citazione è essenzialmente la chiamata in giudizio della parte contro la quale la domanda è proposta, affinché il Giudice decida sulla domanda stessa in suo contraddittorio.
Quindi, serve per portare all’attenzione del Giudice di Pace la conoscenza di una controversia civile ed ottenere una pronuncia giurisdizionale.

CHI

L’atto di citazione è solitamente effettuato mediante l’ausilio di un legale, anche se la normativa prevede la possibilità, in alcuni specifici casi, di difesa in proprio.

COME E DOCUMENTAZIONE

  1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PER PRIVATI CITTADINI (difesa in proprio)
Per tale giudiziosi applicano le forme del procedimento semplificato di cognizione.
Quindi la domanda deve essere proposta con ricorso,.
La domanda debba essere introdotta con ricorso contenente le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
Quindi, più precisamente, devono essere depositati:
  • eventuali documenti che provano quanto si attesta nella domanda
  • ricevuta di avvenuto pagamento del contributo unificato a mezzo PAGO PA;
  • il ricorso che deve contenere:
  • 1) l’indicazione del Giudice di pace  davanti al quale la domanda è proposta;
  • 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora [c.c. 43] del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono [c.p.c. 75]. Se attore o convenuto è una persona giuridica [c.c. 11, 12], un’associazione non riconosciuta [c.c. 36] o un comitato [c.c. 39], l’atto deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
  • 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • 3 bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
  • 4) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni [c.p.c. 189, 394];
  • 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione [c.p.c. 184,

B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PER DIFENSORI

DOVE

Front Office – II piano

COSTO

I costi relativi all’iscrizione a ruolo di una causa dipendono dal valore e dal tipo di causa.

  • € 27,00 per i procedimenti di valore superiore a € 1.033,00 per anticipazioni forfettarie +
  • contributo unificato, variabile a seconda dell’importo indicato nel verbale/ordinanza:
    • di € 43,00 fino  a € 1.100,00;
    • di € 98,00 se compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00
    • di € 237,00 se compreso tra € 5200,01 e € 25.000,00 o se il valore è indeterminabile in caso di causa relativa a materia di competenza esclusiva del Giudice di pace

E' necessario provvedere al pagamento tramite sistema PAGO PA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 163 c.p.c..