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Richiesta copia di atti in materia civile

COS’È

È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione). Le copie possono essere:

  • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio);
  • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia;
  • in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria definitivi, o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà (ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata), le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta “formula esecutiva” da parte del Cancelliere.

CHI

In generale possono richiedere le copie:

  • le parti;
  • i difensori delle parti;
  • più in generale, chiunque ne abbia interesse.

Le copie in forma esecutiva possono essere richieste:

  • dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento;
  • dai suoi successori.

Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'Ufficio Giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.

DOVE

Front Office – II piano

COSTO

Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di Cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto. (v. Allegato 1)

http://www.dropbox.com/preview/sito/Modulistica/Area%20civile/Richiesta%20copie%20atti%20area%20civile_v2.0_13%2010%202014.doc?role=personal

TEMPI

  • Entro 3 giorni, se richiesti con urgenza;
  • a partire dal 6° giorno, se richiesti senza urgenza.