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Ricorsi dei provvedimenti di espulsione e convalida del provvedimento del Questore di abbandono del territorio nazionale e relativo accompagnamento alla frontiera

COS’È

Il Giudice di Pace ha competenza anche in materia di immigrazione.

In particolare, il Giudice decide in merito:

  • ai ricorsi contro il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario dal territorio nazionale, emesso del Prefetto (art. 13, c. 8, D. Lgs. 298/1998);
  • alla convalida del provvedimento del Questore di abbandono del territorio nazionale e relativo accompagnamento alla frontiera (art. 13, c. 5 bis, D. Lgs. 298/1998);
  • Altri provvedimenti del Questore in materia di immigrazione previsti dall’art. 14 c. 1 bis D. Lgs. 298/1998;

CHI

  • Il ricorso contro il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario dal territorio nazionale può essere richiesto da:
    • il cittadino straniero extracomunitario che ha ricevuto un decreto di espulsione dal territorio italiano;
  • La convalida del provvedimento del Questore di abbandono del territorio nazionale e relativo accompagnamento alla frontiera e altri provvedimenti di cui all’art. 14 c. 1 bis D. Lgs. 298/1998 vengono richiesti da:
    • il Questore stesso.

COME E DOCUMENTAZIONE

  • Il ricorso al provvedimento di espulsione va presentato entro 60 giorni dalla notifica:
    • direttamente dal ricorrente (anche per il tramite di avvocato di fiducia);
    • tramite deposito, da parte del ricorrente, del ricorso alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare d’Italia nel Paese di origine, che provvede all’inoltro al Giudice di Pace;
    • per mezzo posta;
  • All’udienza davanti al Giudice di Pace è comunque necessaria la presenza di un difensore di fiducia; in mancanza ne verrà nominato uno dall’Ufficio. Il ricorrente ha diritto al patrocinio gratuito senza produrre alcuna istanza;
  • La convalida del provvedimento del Questore di abbandono del territorio nazionale e relativo accompagnamento alla frontiera ed altri provvedimenti cui all’art. 14 c. 1 bis D. Lgs. 298/1998  vengono richiesti direttamente al Giudice di Pace dalla Questura entro 48 ore dall’avvenuta notifica del provvedimento all’interessato.

DOVE

Cancelleria civile – piano II - Stanza 14

COSTO

Non sono previste spese da pagare.

TEMPI

  • La prima udienza per la trattazione del ricorso al provvedimento di espulsione si tiene entro circa 30 giorni dal deposito del ricorso stesso;
  • l’esame della richiesta di convalida del provvedimento del Questore di abbandono del territorio nazionale e relativo accompagnamento alla frontiera ed altri provvedimenti cui all’art. 14 c. 1 bis D. Lgs. 298/1998  vengono trattati entro 48 ore dal deposito della richiesta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo n. 286/1998 del 25.07.1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.08.1998.
Stampa la scheda Ricorsi dei provvedimenti di espulsione e convalida del provvedimento del Questore di abbandono del territorio nazionale e relativo accompagnamento alla frontiera in pdf.