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Patrocinio a spese dello stato in materia civile

COS’È

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile.

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

CHI

Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri aventi regolare permesso di soggiorno;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82.

Per la determinazione del proprio reddito, e per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non si deve fare riferimento all'ISEE, ma al proprio reddito imponibile, come risultante dall'ultima dichiarazione o dal CUD.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

COME E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine:

  • personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
  • dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • se trattasi di causa già pendente;
  • la data della prossima udienza;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda:

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità;
  • emette uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda;
    • non ammissibilità della domanda;
    • rigetto della domanda;
  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al Giudice di Pace e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Dopo il provvedimento di ammissione, l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Se la domanda non viene accolta, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).

DOVE

  • Per la presentazione dell’istanza:
    • Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Palazzo di Giustizia - Via Ollietti, 1- 11100 Aosta – Piano terra – Stanza 019/018;
  • Per ogni atto e informazioni successivi all’ammissione al beneficio:
    • Uffici del Giudice di Pace - Cancelleria civile – II piano.

COSTO

Non sono previste spese da pagare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141.