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Patrocinio a spese dello stato in materia penale

COS’È

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere le spese di un avvocato e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo Stato o esentate.

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

CHI

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82.

Per la determinazione del proprio reddito, e per la verifica del rispetto del tetto di legge ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non si deve fare riferimento all'ISEE, ma al proprio reddito imponibile per come risultante dall'ultima dichiarazione o dal CUD.

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.

Solo nell’ambito penale, il limite di reddito per essere ammessi al beneficio è elevato di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore), occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:

  • se il richiedente è assistito da più di un difensore;
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). 

COME E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata tramite il modello “Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido;
  • dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza, la domanda può essere presentata ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario), la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).

Il Giudice competente, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi: 

  • può dichiarare l'istanza inammissibile;
  • può accogliere l'istanza;
  • può respingere l'istanza. 

Sulla domanda, il Giudice decide con decreto motivato che viene depositato in Cancelleria e comunicato all'interessato.

Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Se la domanda viene rigettata, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

DOVE

Cancelleria penale – II Piano

COSTO

Non sono previste spese da pagare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141.