Accesso agli atti e richiesta copia atti in materia penale
COS’È
Le parti processuali (indagato, imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile) possono accedere, esaminare il fascicolo processuale e richiederne integrale o parziale copia, direttamente o tramite il proprio difensore.
Le copie possono essere:
- semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto (di solito per motivi di studio);
- autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia;
- in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà (ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata), le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta “formula esecutiva” da parte del cancelliere.
CHI
Le parti processuali possono richiedere copia di un atto contenuto nel fascicolo processuale penale o di un provvedimento giudiziario ad esso relativo.
Soggetti esterni al processo possono richiedere informazioni su procedimenti penali pendenti e richiedere il rilascio copie degli atti ad essi inerenti solo nel caso di comprovato interesse qualificato e previa autorizzazione del Giudice titolare.
Possono pertanto richiedere copie degli atti:
- le parti;
- i difensori delle parti;
- i soggetti coinvolti nel procedimento penale;
- chiunque ne abbia comprovato interesse qualificato, previa autorizzazione del magistrato.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste:
- dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento;
- dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'Ufficio Giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
COME E DOCUMENTAZIONE
È necessario presentare presso il Front Office, via mail o per fax:
- Modulo “Richiesta copie atti area penale”, per soggetti interni al processo;
- Modulo “Richiesta copie atti area penale ad opera di chi non è parte del processo”, per soggetti esterni al processo.
DOVE
Front Office – II piano
COSTO
Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di Cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto (v. Allegato 1).
TEMPI
- Entro 3 giorni se richiesti con urgenza;
- a partire dal 6° giorno se richiesti senza urgenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 116 c.p.p..