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Impugnazioni

COS’È

È il sistema formale previsto dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in giudizio o direttamente in Cassazione.

CHI

Possono presentare l’impugnazione:

  • le parti;
  • i difensori delle parti.

COME E DOCUMENTAZIONE

È necessario presentare:

  • l’atto di impugnazione in originale;
  • un numero di copie dell’atto di impugnazione sufficiente per le notifiche di cui all’art. 584 c.p.p.;
  •  due copie dell'atto di impugnazione nel caso di appello oppure cinque copie nel caso di ricorso per Cassazione;

Se non vengono depositate le copie sopraindicate in numero sufficiente, la Cancelleria provvederà a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione (art.164 Norme di attuazione al c.p.p.).

Ai sensi dell’art.272 DPR 115/2002, il diritto per le copie fatte dalla Cancelleria è automaticamente triplicato e, se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall’impugnante, si procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.

DOVE

Cancelleria Penale – II piano

COSTO

Non sono previste spese da pagare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 584 c.p.p. - art.164 Norme di attuazione al c.p.p..