Atto di notorietà
COS’È
L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.
I due testimoni non devono essere parenti o affini dell’interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.
In caso di atto notorio ad uso divorzio, i testimoni possono essere parenti.
In alcuni casi, la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che è un procedimento più semplice e meno costoso.
Gli atti notori possono essere ricevuti:
- dal Cancelliere (sono competenti tutti i Cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace);
- dal Notaio (su tutto il territorio);
- dal Sindaco (o suo incaricato).
È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal Cancelliere su delega del Magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio - art. 100 codice civile - quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio - art. 97 R.D. n° 1238 del 9/7/39 - quelli relativi alla riscossione di crediti postali - R.D. n° 455 del 27/2/94 e art. 21 R.D. n° 775 del 30/5/40 - e delle somme dovute allo Stato - art. 298 R.D. n° 827 del 23/5/24).
CHI
Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.
Nel caso di successione, può essere richiesto anche da un solo erede.
COME E DOCUMENTAZIONE
Occorre fissare telefonicamente un appuntamento. In caso di disdetta, comunicare telefonicamente.
Nel giorno stabilito per la redazione dell’atto, il richiedente dovrà presentarsi dal Cancelliere insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti (maggiorenni, capaci di agire e non interessati all’atto).
Devono essere tutti muniti di:
- carta d’identità valida;
- altro documento equivalente rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
Il richiedente e i testimoni firmeranno l’atto davanti al Cancelliere.
Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:
- certificato di morte in carta semplice;
- copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi;
- copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge;
- fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà;
- tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza.
In presenza di testamento, oltre ai documenti e agli atti sopra indicati, è richiesta anche la copia conforme all’originale del testamento pubblicato dal notaio.
Per gli atti notori di cittadinanza per i rifugiati politici occorre:
il provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato politico.
DOVE
Cancelleria Civile – II piano
COSTO
-
Per la redazione dell’atto occorre:
- 1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare sull'originale dell'atto che resta depositato in Cancelleria);
-
Per la copia conforme:
- 1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare sulla copia);
- 1 marca da bollo da € 5,90 per diritti di Cancelleria, se si richiede una copia senza urgenza (rilascio dopo 3 giorni);
- 1 marca da bollo da € 17,70 per diritti di Cancelleria, se si richiede una copia con urgenza rilasciata immediatamente.
Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.
E' neccessario provvedere al pagamento tramite sistema PAGO PA
TEMPI
- Redazione: previo appuntamento;
- Rilascio della copia: entro 3 giorni o immediatamente (vedi sopra per i relativi costi).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 5 R.D. n. 1366 del 9/10/1922 ed art. 8 L. n. 182 del 23/3/1956 ( per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale). Art. 30 Legge 7/08/1990 n. 241.